venerdì 30 maggio 2014

Risultati Compito Storia 2 (2014)


Matricola
Esonero II
0561690
30 e lode
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0559557
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0577010
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venerdì 16 maggio 2014

Materiali Storia del Diritto II - Donne & Diritti dall’età moderna all’età contemporanea


"I diritti [...] per fondamentali che siano, sono diritti storici, cioè nati in certe circostanze, contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una volta e non una volta per sempre!" (N. Bobbio, L'età dei diritti, 1995)

Christine de Pizan, La Città delle Dame



Materiali Storia del Diritto II - sesta parte - Code Civil


Discorso Preliminare di Portalis:

Titolo preliminare:
DELLA PUBBLICAZIONE, DEGLI EFFETTI, E DELL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE.



ARTICOLO PRIMO
Le leggi hanno esecuzione in tutto il territorio italiano in forza della promulgazione fatta dal Re.
(Concord. L. 1, §. 2, ff. de aedilit. edict. L. 9. Cod. de leg. Nov. 2, 32 et 48.)
Sono osservate in qualunque parte del Regno, dal momento in cui può esserne conosciuta la promulgazione.
La promulgazione fatta dal Re dovrà ritenersi conosciuta nel dipartimento in cui risederà il governo, un giorno dopo quello della promulgazione; ed in ciascuno degli altri dipartimenti dopo lo stesso termine, coll’aggiunta di altrettanti giorni, quante decine di miriametri (circa sessanta miglia comuni) sarà distante il capoluogo di ciaschedun dipartimento, dalla città dove sarà stata fatta la promulgazione.
Novell 66, cap. 1.
2. La legge non dispone che per l’avvenire, essa non può avere effetto retroattivo.
L. 7, cod. de legibus. — Nov. 115, cap. 1. — Leg. 27, cod. de usuris.
3. Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti quelli che dimorano nel territorio.
I beni immobili, ancorchè posseduti da stranieri, soggiacciono alle leggi del Regno.
Gl’Italiani tuttochè residenti in paese straniero, sono soggetti alle leggi che risguardano lo stato e la capacità delle persone.
4. Se un giudice ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto della legge, si potrà agire contro di lui come colpevole di negata giustizia.
Argum. ex Novell. 115, cap. 1.
5. È proibito ai giudici di pronunziare in via di disposizione generale o di regolamento nelle cause di loro competenza.
Argum. ex leg. 12, §. 1, cod. de legibus.
6. Le leggi che interessano l’ordine pubblico o il buon costume, non possono essere derogate da particolari convenzioni.
Leg. 28, in pr. leg. 38, ff. de pactis. leg. 20, in pr. de religiosis et sumptibus funerum. leg. 1, §. 9, ff. de magistratibus conveniendis, leg. 15, §. 1, ff. ad legem falcidiam: leg. 45, §. 1, de diversis regulis juris.

Materiali Storia del Diritto II - quinta parte - Dichiarazione dei diritti


DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
DEL 26 AGOSTO 1789


I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. Di conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino:
Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.
Art. 2 – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.
Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.
Art. 4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge.
Art. 5 – La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
Art. 6 – La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.
Art. 7 – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole.
Art. 8 – La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
Art. 9 – Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.
Art. 10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.
Art. 11 – La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.
Art. 12 – La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
Art. 13 – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità.
Art. 14 – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.
Art. 15 – La società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario.
Art. 16 – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.
Art. 17 – La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e preventivo indennizzo.

Materiali Storia del Diritto II - quarta parte - Illuminismo giuridico


L’Illuminismo giuridico

S. Rotta sull’illuminista: “l’illuminista è un intellettuale che ha fatto una netta scelta di campo e si adopera a far trionfare il programma del gruppo. Gli obiettivi immediati di questa lotta mutano via via con il passare degli anni e il variare delle situazioni. Ma il suo contenuto resta lo stesso: creare spazi sempre più grandi di libertà per l’individuo. La rivendicazione del diritto di ciascuno di opinare liberamente e di esercitare la critica va unita alla richiesta di rispetto, di “tolleranza”, verso le manifestazioni di dissenso; quella di libertà nell’operare economico alla battaglia per l’abolizione dei vincoli inceppanti l’esercizio di questa libertà”

Montesquieu
Montesquieu, Esprit, Libro I, capitolo III Delle leggi positive: “La legge in generale è la ragione umana in quanto essa governa tutti i popoli della terra; le leggi politiche e civili di ciascuna nazione non devono essere che i casi particolari ai quali si applica questa ragione umana. Esse devono essere talmente proprie al popolo per il quale sono fatte, che è un puro caso che quelle di una nazione possano convenire ad un’altra. Occorre che esse si rapportino alla natura ed al principio del governo che è stabilito, o che si vuole istituire. Esse devono essere relative al phisique del paese, al clima ghiacciato, torrido o temperato, alla qualità del terreno, alla sua collocazione e grandezza; al genere di vita del popolo, lavoratori, cacciatori o pastori; esse devono rapportarsi al grado di libertà che la costituzione può tollerare, alla religione dei suoi abitanti, alle loro inclinazioni, alla loro ricchezza, al loro numero, al loro commercio, ai loro costumi, alle loro maniere. Inoltre esse sono in rapporto tra di loro, ne hanno con la loro origine, con lo scopo del legislatore, con l’ ordine delle cose sulle quali esse sono costituite. E’ sotto tutti questi riguardi che occorre considerarle”.

Rousseau e il Contratto Sociale (1762)
L’uomo è nato libero, ma in ogni luogo egli è in catene. Anche chi si crede padrone degli altri, non cessa tuttavia d’essere più schiavo di loro. Come mai è avvenuto questo cambiamento? Lo ignoro. Che cosa può renderlo legittimo? Credo di poter risolvere questo problema”.
Natura del contratto sociale: "Ciascuno di noi mette in comune la propria persona e ogni potere sotto la suprema direzione della volontà generale; e noi riceviamo ogni membro come parte indivisibile del tutto".
Il contratto non aliena, ma semplicemente trasferisce la  sovranità: la sovranità, altro non essendo che l’esercizio della volontà generale, non può mai essere alienata e … il corpo sovrano, il quale è solo un corpo collettivo, non può essere rappresentato che da se stesso: il potere si può trasmettere ma non di certo la volontàSe dunque il popolo promette semplicemente di obbedire, egli si dissolve per questo stesso atto, perdendo la sua qualità di popolo: dal momento che egli ha un padrone non vi è più corpo sovrano ed allora il corpo politico è distrutto”
Si ha giustizia se si vive sotto una legge che sia espressione della volontà generale: sola fonte di corruzione è la dipendenza dagli uomini. Un essere può restare libero solo nella solitudine o nel rapporto con altri esseri ugualmente liberi. La soluzione del Contrat è che “ciascuno, dandosi a tutti, non si dà a nessuno”. L’obbedienza all’intero corpo politico non è dello stesso genere dell’obbedienza a una persona. Tanto più che nella nuova forma associativa, istitutiva di un impegno reciproco tra il cittadino e il “pubblico”, contratta per così dire con se stesso. Se obbedisce in quanto membro dello Stato, ordina in quanto membro del Sovrano e per conseguenza è a se stesso che comanda ed è a se stesso che obbedisce. Non obbedisce ad un uomo: obbedisce alla legge”.

Il problema dell’interpretazione
Art. 12 Disp. Pre. (Preleggi) Cod. Civ.: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto  palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla  intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa  disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie  analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali  dell’ordinamento giuridico dello Stato”.
Paolo Grossi, L’ordine giuridico medievale, 1996, p. 164: “l’interpretazione dei medievali è anche un atto di volontà e libertà dell’interprete”.
G. Tarello, L’interpretazione della legge , 1980, p. 34: “gli scrittori di diritto comune chiamavano interpretatio  il prodotto dell’attività di  commento dei dottori e dell’attività di decisione dei tribunali, cui veniva riconosciuta  autorità di diritto (oggettivo) in tutte le materie non direttamente disciplinate dalla lex ,  mentre per lex  si intendeva il corpo del diritto romano giustinianeo, e la produzione  statutaria dei sovrani: onde il principio in claris non fit interpretatio  era un principio  di gerarchia delle fonti, con cui veniva escluso il ricorso all’interpretazione nei casi  direttamente disciplinati dalla lex ”.
M. Sbriccoli, L’interpretazione dello Statuto, 1969, p. 86: “mentre per noi (…) interpretazione significa presa di coscienza del valore di una  norma ai fini della sua applicazione, per i giuristi intermedi il concetto andava oltre:  accanto al ‘conoscere per attuare’ essi comprendevano nell’interpretatio  quella  attività, sostanzialmente creativa, di nuovo diritto, volta all’elaborazione di concetti e  precetti giuridici ai fini del loro accrescimento”.
L.A. Muratori, De’ difetti della giurisprudenza, 1742: “Sicchè non è più vero che s’abbia a ricorrere solamente al codice e ai digesti per  mettere fine alle controversie forensi. Quello è divenuto un piccolo, piccolissimo  paese. Un altro senza alcun paragone più vasto è quello della giurisprudenza,  maneggiata dalle feconde e sottili menti de’ giureconsulti degli ultimi secoli, i quali  hanno anch’essi formato un altro sterminato corpo di leggi (…). E chiamo leggi le  loro opinioni perché, a tenore di queste opinioni si regola il Foro, e si danno le  sentenze, nella stessa guisa che si fa in vigore di una vera legge di Giustiniano […].  Ma tante di queste interpretazioni meritano piuttosto il nome di corruzioni”.
P. Verri, Sulla interpretazione delle leggi, 1766: “la libertà politica sarebbe annientata in una nazione in cui il giudice fosse legislatore  (…); se il giudice diventa legislatore, la libertà politica è annichilita (…); dunque si  riduca ad essere mero esecutore della legge; dunque eseguisca la legge nel puro e  stretto significato delle parole, e nella materiale disposizione della lettera”.
G. Filangeri, Riflessioni politiche su l’ultima legge del Sovrano, 1774: “Se la volontà del legislatore è una, e per conseguenza una la legge, da che poi deriva,  che noi vediamo di continuo due tribunali, che si contraddicono, e due sentenze, che a  vicenda si annullano e si distruggono? Io lo ripeto: è un errore egualmente immorale  (…). Quello che è giusto è equo, e quello che ingiusto non può mai divenire equo.”