venerdì 16 maggio 2014

Materiali lezioni Storia del Diritto Medievale e Moderno II Prima parte

Età moderna: epoca di contrapposizioni


Voltaire e i caratteri dell’Europa moderna: Vorrei che si incominciasse un serio studio della storia nel tempo in cui essa diviene veramente interessante per noi: mi sembra che questo avvenga alla fine del XV secolo.  La stampa, che allora fu inventata, contribuisce a renderla meno incerta. L'Europa cambia faccia: i Turchi, nella loro espansione, cacciano le belle lettere da Costantinopoli; esse fioriscono in Italia, si stabiliscono in Francia, ingentiliscono la Germania e il settentrione. Una nuova religione sottrae metà dell'Europa dall'obbedienza del papa. Un nuovo sistema politico si  stabilisce. Si fa, con l'aiuto della bussola, la circumnavigazione dell'Africa. Si commercia più facilmente con la Cina che da Parigi a Madrid. Si scopre l'America; si sottomette un nuovo mondo e il nostro è cambiato quasi completamente.
  L'Europa cristiana diviene una specie di repubblica immensa, nella quale la bilancia del potere è meglio stabilita di quanto non lo fosse nella Grecia antica. Una corrispondenza perpetua ne lega tutte le parti, malgrado le guerre suscitate dall‘ambizione dei re o quelle di religione, ancora più distruttive. Le arti, che fanno la gloria degli Stati, raggiunsero punti che la Grecia e Roma non conobbero mai. Ecco la storia che tutti devono conoscere. Nella quale non si trovano né predizioni chimeriche, né oracoli menzogneri, né falsi miracoli: in essa tutto è vero, sino ai piccoli dettagli di cui possono preoccuparsi solo i piccoli spiriti. Tutto ci riguarda, tutto è fatto per noi...

G. Astuti, La formazione dello Stato Moderno in Italia, I, Torino pp. 21-29:
1)    si afferma non solo come ordinamento giuridico primario o sovrano ma anche, almeno tendenzialmente, come ordinamento giuridico esclusivo e come unica fonte di diritto.
2)    “lo Stato Moderno ha riconosciuto nella emanazione delle norme giuridiche la prima e preminente fra le sue funzioni, ed è stato quindi tratto a considerare la legislazione come unica fonte di produzione del diritto.
3)    lo Stato moderno ha affermato il principio della sovranità assoluta della legge, cioè ella subordinazione di ogni potere pubblico alla legge
4)    per la separazione dei poteri, con l’attribuzione di competenza istituzionale esclusiva ad organi diversi per l’esercizio di ciascuna delle 3 funzioni fondamentali della legislazione, amministrazione, giurisdizione”.

L’Umanesimo Giuridico e il mos gallicus



La maggior parte dei nostri legisti poco o nulla curando il conoscersi delle origini del diritto e dei primi padri della giurisprudenza, né ad altro fine mirando che a trar guadagno dal mestiere, si accontenta di acclarare quello che nei contratti, nei testamenti, nella legge sta scritto e non pensa che la conoscenza delle arti, dei primordi, degli autori è di aiuto grandissimo all’uso pratico delle medesime” (Petrarca)


Il Mos Italicus e il Bartolismo 
Lorenzo Valla, Epistola a Pier Candido Decembrio (1443): “Giustiniano ingiustissimo, la tua compilazione ha distrutto l’armonia della sapienza giuridica romana e ha reso necessari interpretazioni e commentari”; e più avanti: “i giusperiti,  e vorrei dire i giusimperiti, mi fanno indignare …”.

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