Età moderna: epoca di
contrapposizioni
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Voltaire e i
caratteri dell’Europa moderna: “Vorrei che
si incominciasse un serio studio della storia nel tempo in cui essa diviene
veramente interessante per noi: mi sembra che questo avvenga alla fine del XV
secolo. La stampa, che allora fu
inventata, contribuisce a renderla meno incerta. L'Europa cambia faccia: i
Turchi, nella loro espansione, cacciano le belle lettere da Costantinopoli;
esse fioriscono in Italia, si stabiliscono in Francia, ingentiliscono la
Germania e il settentrione. Una nuova religione sottrae metà dell'Europa
dall'obbedienza del papa. Un nuovo sistema politico si stabilisce. Si fa, con l'aiuto della
bussola, la circumnavigazione dell'Africa. Si commercia più facilmente con la
Cina che da Parigi a Madrid. Si scopre l'America; si sottomette un nuovo
mondo e il nostro è cambiato quasi completamente.
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L'Europa cristiana diviene una specie
di repubblica immensa, nella quale la bilancia del potere è meglio stabilita di
quanto non lo fosse nella Grecia antica. Una corrispondenza perpetua ne lega
tutte le parti, malgrado le guerre suscitate dall‘ambizione dei re o quelle di
religione, ancora più distruttive. Le arti, che fanno la gloria degli Stati,
raggiunsero punti che la Grecia e Roma non conobbero mai. Ecco la storia che
tutti devono conoscere. Nella quale non si trovano né predizioni chimeriche, né
oracoli menzogneri, né falsi miracoli: in essa tutto è vero, sino ai piccoli
dettagli di cui possono preoccuparsi solo i piccoli spiriti. Tutto ci riguarda,
tutto è fatto per noi...”
G. Astuti, La formazione dello Stato Moderno in Italia,
I, Torino pp. 21-29:
1)
“si
afferma non solo come ordinamento giuridico primario o sovrano ma anche, almeno
tendenzialmente, come ordinamento giuridico esclusivo e come unica fonte di
diritto.”
2)
“lo Stato
Moderno ha riconosciuto nella emanazione delle norme giuridiche la prima e
preminente fra le sue funzioni, ed è stato quindi tratto a considerare la legislazione come unica fonte di produzione del
diritto.”
3)
“lo Stato
moderno ha affermato il principio della sovranità assoluta della legge, cioè
ella subordinazione di ogni potere pubblico alla legge”
4)
“per la
separazione dei poteri, con l’attribuzione di competenza istituzionale
esclusiva ad organi diversi per l’esercizio di ciascuna delle 3 funzioni
fondamentali della legislazione, amministrazione, giurisdizione”.
L’Umanesimo
Giuridico e il mos gallicus
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“La maggior parte dei nostri legisti
poco o nulla curando il conoscersi delle origini del diritto e dei primi
padri della giurisprudenza, né ad altro fine mirando che a trar guadagno dal
mestiere, si accontenta di acclarare quello che nei contratti, nei
testamenti, nella legge sta scritto e non pensa che la conoscenza delle arti,
dei primordi, degli autori è di aiuto grandissimo all’uso pratico delle
medesime” (Petrarca)
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Il Mos Italicus e
il Bartolismo
Lorenzo Valla, Epistola
a
Pier Candido Decembrio (1443): “Giustiniano
ingiustissimo, la tua compilazione ha distrutto l’armonia della sapienza
giuridica romana e ha reso necessari interpretazioni e commentari”; e più
avanti: “i giusperiti, e vorrei dire i giusimperiti, mi fanno
indignare …”.
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