DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL
CITTADINO
DEL 26 AGOSTO 1789
I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea
Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti
dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei
governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti
naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione
costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro
incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto
ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal
poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione
politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei
principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il
mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. Di conseguenza,
l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici
dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino:
Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei
diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità
comune.
Art. 2 – Il fine di ogni associazione politica è la
conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi
diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza
all’oppressione.
Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente
nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non
emani espressamente da essa.
Art. 4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non
nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come
limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento
di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla
Legge.
Art. 5 – La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni
nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere
impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
Art. 6 – La Legge è l’espressione della volontà generale.
Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro
rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che
protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi,
sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici
secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù
e dei loro talenti.
Art. 7 – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto
se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte.
Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini
arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in
virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende
colpevole.
Art. 8 – La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed
evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una
Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
Art. 9 – Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non
sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni
rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente
represso dalla Legge.
Art. 10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni,
anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico
stabilito dalla Legge.
Art. 11 – La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni
è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare,
scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà
nei casi determinati dalla Legge.
Art. 12 – La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha
bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio
di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
Art. 13 – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le
spese d’amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve
essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro
capacità.
Art. 14 – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da
loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo
pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di
determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.
Art. 15 – La società ha il diritto di chiedere conto della sua
amministrazione ad ogni pubblico funzionario.
Art. 16 – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è
assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.
Art. 17 – La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro,
nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente
constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e preventivo
indennizzo.
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