L’Illuminismo
giuridico
S. Rotta
sull’illuminista: “l’illuminista è un
intellettuale che ha fatto una netta scelta di campo e si adopera a far trionfare il programma del
gruppo. Gli obiettivi immediati di questa lotta mutano via via con il passare
degli anni e il variare delle situazioni. Ma il suo contenuto resta lo stesso:
creare spazi sempre più grandi di libertà per l’individuo. La rivendicazione
del diritto di ciascuno di opinare liberamente e di esercitare la critica va
unita alla richiesta di rispetto, di “tolleranza”, verso le manifestazioni di
dissenso; quella di libertà nell’operare economico alla battaglia per l’abolizione
dei vincoli inceppanti l’esercizio di questa libertà”
Montesquieu
Montesquieu, Esprit,
Libro I, capitolo III Delle leggi positive: “La legge in generale è la ragione umana in quanto essa governa
tutti i popoli della terra; le leggi politiche e civili di ciascuna nazione non
devono essere che i casi particolari ai quali si applica questa ragione umana.
Esse devono essere talmente proprie al popolo per il quale sono fatte, che è un
puro caso che quelle di una nazione possano convenire ad un’altra. Occorre che
esse si rapportino alla natura ed al principio del governo che è stabilito, o
che si vuole istituire. Esse devono essere relative al phisique del
paese, al clima ghiacciato, torrido o temperato, alla qualità del terreno, alla
sua collocazione e grandezza; al genere di vita del popolo, lavoratori,
cacciatori o pastori; esse devono rapportarsi al grado di libertà che la
costituzione può tollerare, alla religione dei suoi abitanti, alle loro
inclinazioni, alla loro ricchezza, al loro numero, al loro commercio, ai loro
costumi, alle loro maniere. Inoltre esse sono in rapporto tra di loro, ne hanno
con la loro origine, con lo scopo del legislatore, con l’ ordine delle cose
sulle quali esse sono costituite. E’ sotto tutti questi riguardi che occorre considerarle”.
Rousseau e il Contratto Sociale (1762)
“L’uomo è nato libero, ma in ogni luogo egli è in
catene. Anche chi si crede padrone degli altri, non cessa tuttavia d’essere più
schiavo di loro. Come mai è avvenuto questo cambiamento? Lo ignoro. Che cosa
può renderlo legittimo? Credo di poter risolvere questo problema”.
Natura
del contratto sociale: "Ciascuno di noi mette in comune la propria
persona e ogni potere sotto la suprema direzione della volontà generale; e noi
riceviamo ogni membro come parte indivisibile del tutto".
Il
contratto non aliena, ma semplicemente trasferisce la sovranità: “la sovranità, altro non essendo che l’esercizio
della volontà generale, non può mai essere alienata e … il corpo sovrano, il
quale è solo un corpo collettivo, non può essere rappresentato che da se
stesso: il potere si può trasmettere ma non di certo la volontà …Se dunque il popolo
promette semplicemente di obbedire, egli si dissolve per questo stesso atto,
perdendo la sua qualità di popolo: dal momento che egli ha un padrone non vi è
più corpo sovrano ed allora il corpo politico è distrutto”
Si ha giustizia se si vive sotto
una legge che sia espressione della volontà generale: “sola fonte di
corruzione è la dipendenza dagli uomini. Un essere può restare libero solo
nella solitudine o nel rapporto con altri esseri ugualmente liberi. La
soluzione del Contrat è che “ciascuno, dandosi a tutti, non si dà a
nessuno”. L’obbedienza all’intero corpo politico non è dello stesso genere
dell’obbedienza a una persona. Tanto più che nella nuova forma associativa,
istitutiva di un impegno reciproco tra il cittadino e il “pubblico”, contratta
per così dire con se stesso. Se obbedisce in quanto membro dello Stato, ordina
in quanto membro del Sovrano e per conseguenza è a se stesso che comanda ed è a
se stesso che obbedisce. Non obbedisce ad un uomo: obbedisce alla legge”.
Il
problema dell’interpretazione
Art. 12 Disp. Pre. (Preleggi) Cod.
Civ.: “Nell’applicare
la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle
parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può
essere decisa con una precisa
disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili
o materie analoghe; se il caso
rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello
Stato”.
Paolo
Grossi, L’ordine giuridico medievale, 1996, p. 164: “l’interpretazione dei medievali è anche un atto
di volontà e libertà dell’interprete”.
G. Tarello, L’interpretazione della
legge , 1980, p. 34: “gli scrittori di diritto comune chiamavano interpretatio
il prodotto
dell’attività di commento dei
dottori e dell’attività di decisione dei tribunali, cui veniva
riconosciuta autorità di diritto
(oggettivo) in tutte le materie non direttamente disciplinate dalla lex
, mentre per lex si intendeva il corpo del diritto romano
giustinianeo, e la produzione
statutaria dei sovrani: onde il principio in claris non fit
interpretatio era un
principio di gerarchia delle
fonti, con cui veniva escluso il ricorso all’interpretazione nei casi direttamente disciplinati dalla lex
”.
M. Sbriccoli, L’interpretazione dello
Statuto, 1969, p. 86: “mentre per noi (…) interpretazione significa presa di coscienza
del valore di una norma ai fini della sua applicazione, per i giuristi
intermedi il concetto andava oltre:
accanto al ‘conoscere per attuare’ essi comprendevano nell’interpretatio quella attività, sostanzialmente creativa, di nuovo diritto, volta
all’elaborazione di concetti e
precetti giuridici ai fini del loro accrescimento”.
L.A.
Muratori, De’
difetti della giurisprudenza,
1742: “Sicchè non è più vero che s’abbia a
ricorrere solamente al codice e ai digesti per mettere fine alle controversie forensi.
Quello è divenuto un piccolo, piccolissimo paese. Un altro senza alcun paragone più vasto è quello
della giurisprudenza, maneggiata
dalle feconde e sottili menti de’ giureconsulti degli ultimi secoli, i
quali hanno anch’essi formato un
altro sterminato corpo di leggi (…). E chiamo leggi le loro opinioni perché, a tenore di
queste opinioni si regola il Foro, e si danno le sentenze, nella stessa guisa che si fa in vigore di una vera
legge di Giustiniano […]. Ma tante
di queste interpretazioni meritano piuttosto il nome di corruzioni”.
P.
Verri, Sulla
interpretazione delle leggi,
1766: “la libertà politica sarebbe annientata
in una nazione in cui il giudice fosse legislatore (…); se il giudice diventa legislatore,
la libertà politica è annichilita (…); dunque si riduca ad essere mero esecutore della legge; dunque
eseguisca la legge nel puro e
stretto significato delle parole, e nella materiale disposizione della
lettera”.
G.
Filangeri, Riflessioni
politiche su l’ultima legge del Sovrano, 1774: “Se
la volontà del legislatore è una, e per conseguenza una la legge, da che poi
deriva, che
noi vediamo di continuo due tribunali, che si contraddicono, e due sentenze,
che a vicenda si annullano e si
distruggono? Io lo ripeto: è un errore egualmente immorale (…). Quello che è giusto è equo, e
quello che ingiusto non può mai divenire equo.”
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