venerdì 16 maggio 2014

Materiali lezioni Storia del Diritto II - seconda parte (Assolutismo e Consolidazioni)


L’assolutismo e lo Stato Moderno


Confronto con il Feudalesimo
Feudalesimo
Potere decentrato
Il re non ha il monopolio sul potere
Rapporto di sudditanza mediato
Leva feudale: il re chiede militari al feudatario

Imposte indirette
Stato Moderno
Potere centralizzato
Sovranità totale sopra tutti i cittadini del territorio
Rapporto di sudditanza diretto
Leva moderna: + professionale, non c’è + il ricatto feudale
Imposte dirette e indirette

La legislazione dello Stato Moderno. Le consolidazioni

Ordonnance Montil Lez Tours. La redazione dei coutumes
Estratto dall’Ordonnance: “Noi, volendo abbreviare i processi e litigi tra i nostri sudditi e sollevarli dalle controversie e delle spese e introdurre certezza nei giudizi per quanto si potrà impedire ogni sorta di incertezze e contraddizioni, ordiniamo e stabiliamo, dichiariamo e comandiamo che le consuetudini, usi e stili di tutti i paesi del nostro regno siano redatti e messi per iscritto, concordati tra i redattori, i pratici e la popolazione di ciascuno dei suddetti paesi del nostro regno, le quali consuetudini, usi e stili così concordati saranno messi per iscritto in linri, i quali saranno presentati innanzi a noi per farli rivedere e verificare dai membri del nostro Gran Consiglio o del nostro Parlamento, e perché noi li decretiamo e confermiamo. E ognuno degli usi, consuetudini e stili così decretati e confermati saranno osservati e mantenuti nei paesi dei quali saranno, e altrettanto nella nostra Corte del Parlamento nelle cause e processi di ciascun paese: e giudicheranno i giudici del nostro detto regno, tanto nella Corte del Parlamento quanto i nostri balivi, siniscalchi e altri giudici, secondo ciascun uso, consuetudine e stile dei paesi dei quali saranno, senza chiederne altra prova oltre a quanto sarà scritto sul detto libro: e tali consuetudini, stili e usi così scritti, concordati e confermati come detto, vogliamo siano mantenuti e osservati nei giudizi e al di fuori”

La situazione spagnola
Alfonso X El Sabio, Las Siete Partidas, 1265
Partida I, titolo I, legge XI, Qualità del legislatore: Il legislatore deve amare Dio e tenerLo davanti agli occhi nel fare le leggi, così che esse possano essere giuste e perfette. Inoltre deve amare la giustizia e il bene comune. Deve essere saggio, così da distinguere il giusto dall’ingiusto, e non deve vergognarsi di cambiare e migliorare le proprie leggi, ogni volta che ritenga, o gli venga dimostrato, che debba farlo; perché è essenzialmente giusto che colui il quale deve guidare gli altri e correggerli sappia fare altrettanto verso se stesso, ogniqualvolta si trovi a sbagliare”.
Partida I, titolo I, Perché non sia possibile sottrarsi all’applicazione delle leggi sostenendo di non esserne al corrente: “Nessuno può sfuggire alle sanzioni della legge dicendo che non ne era corrente, poiché, dato che gli uomini devono essere tutelati da essa tanto ricevendo quanto facendo giustizia, è conforme a ragione che siano tenuti a studiarle e conoscerle, magari apprendendo il loro tenore da coloro che le hanno studiate, oppure sentendole spiegare senza bisogno di leggerle; perché gli uomini trovano scuse per ogni cosa (…)”
Partida II, titolo I, Cosa significhi la parola tiranno, e in qual modo un tiranno faccia uso del suo potere nel regno, dopo che ne ha ottenuto il possesso: “Il tiranno è un sovrano che ha ottenuto il possesso di un regno, o di un paese, con la forza, la frode o il tradimento. Tali persone hanno tale carattere, che dopo aver ottenuto il pieno controllo del paese, preferiscono di agire secondo il proprio personale vantaggio, anche quando ciò risulti in un danno per il paese, anziché per il bene comune, in quanto vivono nella continua aspettativa di perderlo. E allo scopo di attuare i loro progetti più facilmente, i saggi antichi dicono che essi impiegano sempre il loro potere contro il popolo tramite artifizi. Il primo è che tali persone si sforzano sempre di mantenere i loro sudditi ignoranti e timorosi, poiché, quando sono tali, non osano sollevarsi contro di lui e opporsi ai suoi desideri. Il secondo è che suscitano diffidenza reciproca tra il popolo, in modo che nessuno si fidi di un altro, perché vivendo in tale discordia, non osano pronunciare alcuna rimostranza contro il re, temendo che né fede né segreto possano essere mantenuti tra loro. Il terzo è che si adoperano per renderli poveri, e impegnarli in tali gravose fatiche che non possano condurle a termine; per la ragione che essi abbiano sempre tanto di cui occuparsi per le proprie disgrazie, da non aver il coraggio di prendere alcuna iniziativa contro il governo del tiranno. […]”
Partida II, legge I, Cosa significhi la parola popolo: “Alcuni pensano che con la parola popolo si intenda la plebe, come per esempio gli artigiani e gli operai, ma non è questo il caso, poiché nei tempi antichi, in Babilonia, Troia e Roma, famose città, tutte queste faccende erano regolate nel modo più acconcio, e a ogni cosa era dato un nome adatto. Colà era chiamato popolo l’unione di tutti gli uomini, di rango superiore, medio e inferiore; in quanto tutti sono necessari, e nessuno è eccettuato, per la ragione che sono tenuti ad aiutarsi gli uni con gli altri allo scopo di vivere come si conviene ed essere protetti ed assistiti”.

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