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Matricola
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Esonero II
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0561690
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30 e lode
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0557761
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24
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0561845
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30
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0557761
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22
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0561819
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29
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0584244
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26
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0578378
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30
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0574940
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26
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0552197
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30
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0576526
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28
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0567850
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29
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0564930
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27
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0576783
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29
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0575539
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30
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0536276
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27
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0549194
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28
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0562555
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29
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0561756
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26
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0507359
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30 e Lode
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0575669
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27
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0584163
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30 e Lode
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0571109
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28
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0585170
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23
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0582094
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24
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0586773
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27
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0581566
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27
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0563130
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28
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0544306
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30
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0536204
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25
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0566649
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29
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0572049
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20
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0581014
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28
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0560642
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26
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0429947
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27
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0458722
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26
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0571501
|
26
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0576509
|
30 e Lode
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0542790
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25
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0582805
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30
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0523920
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22
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0530999
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24
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0571794
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26
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0542329
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28
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0556581
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27
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0567291
|
26
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0557761
|
25
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0621046
|
30
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0563336
|
25
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0557761
|
29
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0560167
|
20
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0578137
|
20
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0581666
|
30
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0568506
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26
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0577591
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28
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0583309
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22
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0569552
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28
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0576071
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30
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0540997
|
24
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0596022
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30
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0579058
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24
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0577588
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28
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0580330
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27
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0582974
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26
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0559557
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30
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0571622
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27
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0550623
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27
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0577010
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29
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Blog del Corso di Storia del Diritto 2013-2014 dell'Università di Trapani - Prof.ssa Serena Falletta
venerdì 30 maggio 2014
Risultati Compito Storia 2 (2014)
venerdì 16 maggio 2014
Materiali Storia del Diritto II - Donne & Diritti dall’età moderna all’età contemporanea
"I
diritti [...] per fondamentali che siano, sono diritti storici, cioè nati in
certe circostanze, contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà
contro vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una volta e non una volta per
sempre!" (N. Bobbio, L'età dei diritti, 1995)
Christine de Pizan, La Città delle Dame
Materiali Storia del Diritto II - sesta parte - Code Civil
Discorso
Preliminare di Portalis:
Titolo
preliminare:
DELLA PUBBLICAZIONE, DEGLI EFFETTI, E DELL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN
GENERALE.
ARTICOLO PRIMO
Le leggi hanno esecuzione in tutto il territorio italiano in forza della
promulgazione fatta dal Re.
(Concord. L. 1, §. 2, ff. de aedilit.
edict. L. 9. Cod. de leg. Nov. 2, 32 et 48.)
Sono osservate in qualunque parte del Regno, dal momento in cui può esserne
conosciuta la promulgazione.
La promulgazione fatta dal Re dovrà ritenersi conosciuta nel dipartimento
in cui risederà il governo, un giorno dopo quello della promulgazione; ed in
ciascuno degli altri dipartimenti dopo lo stesso termine, coll’aggiunta di
altrettanti giorni, quante decine di miriametri (circa sessanta miglia comuni)
sarà distante il capoluogo di ciaschedun dipartimento, dalla città dove sarà
stata fatta la promulgazione.
Novell 66, cap. 1.
2. La legge non dispone che per l’avvenire, essa non può avere effetto
retroattivo.
L. 7, cod. de legibus. — Nov.
115, cap. 1. — Leg. 27, cod. de usuris.
3. Le leggi di polizia e di
sicurezza obbligano tutti quelli che dimorano nel territorio.
I beni immobili, ancorchè posseduti da stranieri, soggiacciono alle leggi
del Regno.
Gl’Italiani tuttochè residenti in paese straniero, sono soggetti alle leggi
che risguardano lo stato e la capacità delle persone.
4. Se un giudice ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità
o difetto della legge, si potrà agire contro di lui come colpevole di negata
giustizia.
Argum. ex Novell. 115, cap. 1.
5. È proibito ai giudici di pronunziare in via di disposizione generale o
di regolamento nelle cause di loro competenza.
Argum. ex leg. 12, §. 1, cod. de
legibus.
6. Le leggi che interessano l’ordine pubblico o il buon costume, non
possono essere derogate da particolari convenzioni.
Leg. 28, in pr. leg. 38, ff. de
pactis. leg. 20, in pr. de religiosis et sumptibus funerum. leg. 1, §. 9, ff.
de magistratibus conveniendis, leg. 15, §. 1, ff. ad legem falcidiam: leg. 45,
§. 1, de diversis regulis juris.
Materiali Storia del Diritto II - quinta parte - Dichiarazione dei diritti
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL
CITTADINO
DEL 26 AGOSTO 1789
I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea
Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti
dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei
governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti
naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione
costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro
incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto
ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal
poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione
politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei
principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il
mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. Di conseguenza,
l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici
dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino:
Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei
diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità
comune.
Art. 2 – Il fine di ogni associazione politica è la
conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi
diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza
all’oppressione.
Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente
nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non
emani espressamente da essa.
Art. 4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non
nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come
limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento
di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla
Legge.
Art. 5 – La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni
nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere
impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
Art. 6 – La Legge è l’espressione della volontà generale.
Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro
rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che
protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi,
sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici
secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù
e dei loro talenti.
Art. 7 – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto
se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte.
Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini
arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in
virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende
colpevole.
Art. 8 – La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed
evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una
Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
Art. 9 – Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non
sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni
rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente
represso dalla Legge.
Art. 10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni,
anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico
stabilito dalla Legge.
Art. 11 – La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni
è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare,
scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà
nei casi determinati dalla Legge.
Art. 12 – La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha
bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio
di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
Art. 13 – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le
spese d’amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve
essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro
capacità.
Art. 14 – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da
loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo
pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di
determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.
Art. 15 – La società ha il diritto di chiedere conto della sua
amministrazione ad ogni pubblico funzionario.
Art. 16 – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è
assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.
Art. 17 – La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro,
nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente
constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e preventivo
indennizzo.
Materiali Storia del Diritto II - quarta parte - Illuminismo giuridico
L’Illuminismo
giuridico
S. Rotta
sull’illuminista: “l’illuminista è un
intellettuale che ha fatto una netta scelta di campo e si adopera a far trionfare il programma del
gruppo. Gli obiettivi immediati di questa lotta mutano via via con il passare
degli anni e il variare delle situazioni. Ma il suo contenuto resta lo stesso:
creare spazi sempre più grandi di libertà per l’individuo. La rivendicazione
del diritto di ciascuno di opinare liberamente e di esercitare la critica va
unita alla richiesta di rispetto, di “tolleranza”, verso le manifestazioni di
dissenso; quella di libertà nell’operare economico alla battaglia per l’abolizione
dei vincoli inceppanti l’esercizio di questa libertà”
Montesquieu
Montesquieu, Esprit,
Libro I, capitolo III Delle leggi positive: “La legge in generale è la ragione umana in quanto essa governa
tutti i popoli della terra; le leggi politiche e civili di ciascuna nazione non
devono essere che i casi particolari ai quali si applica questa ragione umana.
Esse devono essere talmente proprie al popolo per il quale sono fatte, che è un
puro caso che quelle di una nazione possano convenire ad un’altra. Occorre che
esse si rapportino alla natura ed al principio del governo che è stabilito, o
che si vuole istituire. Esse devono essere relative al phisique del
paese, al clima ghiacciato, torrido o temperato, alla qualità del terreno, alla
sua collocazione e grandezza; al genere di vita del popolo, lavoratori,
cacciatori o pastori; esse devono rapportarsi al grado di libertà che la
costituzione può tollerare, alla religione dei suoi abitanti, alle loro
inclinazioni, alla loro ricchezza, al loro numero, al loro commercio, ai loro
costumi, alle loro maniere. Inoltre esse sono in rapporto tra di loro, ne hanno
con la loro origine, con lo scopo del legislatore, con l’ ordine delle cose
sulle quali esse sono costituite. E’ sotto tutti questi riguardi che occorre considerarle”.
Rousseau e il Contratto Sociale (1762)
“L’uomo è nato libero, ma in ogni luogo egli è in
catene. Anche chi si crede padrone degli altri, non cessa tuttavia d’essere più
schiavo di loro. Come mai è avvenuto questo cambiamento? Lo ignoro. Che cosa
può renderlo legittimo? Credo di poter risolvere questo problema”.
Natura
del contratto sociale: "Ciascuno di noi mette in comune la propria
persona e ogni potere sotto la suprema direzione della volontà generale; e noi
riceviamo ogni membro come parte indivisibile del tutto".
Il
contratto non aliena, ma semplicemente trasferisce la sovranità: “la sovranità, altro non essendo che l’esercizio
della volontà generale, non può mai essere alienata e … il corpo sovrano, il
quale è solo un corpo collettivo, non può essere rappresentato che da se
stesso: il potere si può trasmettere ma non di certo la volontà …Se dunque il popolo
promette semplicemente di obbedire, egli si dissolve per questo stesso atto,
perdendo la sua qualità di popolo: dal momento che egli ha un padrone non vi è
più corpo sovrano ed allora il corpo politico è distrutto”
Si ha giustizia se si vive sotto
una legge che sia espressione della volontà generale: “sola fonte di
corruzione è la dipendenza dagli uomini. Un essere può restare libero solo
nella solitudine o nel rapporto con altri esseri ugualmente liberi. La
soluzione del Contrat è che “ciascuno, dandosi a tutti, non si dà a
nessuno”. L’obbedienza all’intero corpo politico non è dello stesso genere
dell’obbedienza a una persona. Tanto più che nella nuova forma associativa,
istitutiva di un impegno reciproco tra il cittadino e il “pubblico”, contratta
per così dire con se stesso. Se obbedisce in quanto membro dello Stato, ordina
in quanto membro del Sovrano e per conseguenza è a se stesso che comanda ed è a
se stesso che obbedisce. Non obbedisce ad un uomo: obbedisce alla legge”.
Il
problema dell’interpretazione
Art. 12 Disp. Pre. (Preleggi) Cod.
Civ.: “Nell’applicare
la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle
parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può
essere decisa con una precisa
disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili
o materie analoghe; se il caso
rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello
Stato”.
Paolo
Grossi, L’ordine giuridico medievale, 1996, p. 164: “l’interpretazione dei medievali è anche un atto
di volontà e libertà dell’interprete”.
G. Tarello, L’interpretazione della
legge , 1980, p. 34: “gli scrittori di diritto comune chiamavano interpretatio
il prodotto
dell’attività di commento dei
dottori e dell’attività di decisione dei tribunali, cui veniva
riconosciuta autorità di diritto
(oggettivo) in tutte le materie non direttamente disciplinate dalla lex
, mentre per lex si intendeva il corpo del diritto romano
giustinianeo, e la produzione
statutaria dei sovrani: onde il principio in claris non fit
interpretatio era un
principio di gerarchia delle
fonti, con cui veniva escluso il ricorso all’interpretazione nei casi direttamente disciplinati dalla lex
”.
M. Sbriccoli, L’interpretazione dello
Statuto, 1969, p. 86: “mentre per noi (…) interpretazione significa presa di coscienza
del valore di una norma ai fini della sua applicazione, per i giuristi
intermedi il concetto andava oltre:
accanto al ‘conoscere per attuare’ essi comprendevano nell’interpretatio quella attività, sostanzialmente creativa, di nuovo diritto, volta
all’elaborazione di concetti e
precetti giuridici ai fini del loro accrescimento”.
L.A.
Muratori, De’
difetti della giurisprudenza,
1742: “Sicchè non è più vero che s’abbia a
ricorrere solamente al codice e ai digesti per mettere fine alle controversie forensi.
Quello è divenuto un piccolo, piccolissimo paese. Un altro senza alcun paragone più vasto è quello
della giurisprudenza, maneggiata
dalle feconde e sottili menti de’ giureconsulti degli ultimi secoli, i
quali hanno anch’essi formato un
altro sterminato corpo di leggi (…). E chiamo leggi le loro opinioni perché, a tenore di
queste opinioni si regola il Foro, e si danno le sentenze, nella stessa guisa che si fa in vigore di una vera
legge di Giustiniano […]. Ma tante
di queste interpretazioni meritano piuttosto il nome di corruzioni”.
P.
Verri, Sulla
interpretazione delle leggi,
1766: “la libertà politica sarebbe annientata
in una nazione in cui il giudice fosse legislatore (…); se il giudice diventa legislatore,
la libertà politica è annichilita (…); dunque si riduca ad essere mero esecutore della legge; dunque
eseguisca la legge nel puro e
stretto significato delle parole, e nella materiale disposizione della
lettera”.
G.
Filangeri, Riflessioni
politiche su l’ultima legge del Sovrano, 1774: “Se
la volontà del legislatore è una, e per conseguenza una la legge, da che poi
deriva, che
noi vediamo di continuo due tribunali, che si contraddicono, e due sentenze,
che a vicenda si annullano e si
distruggono? Io lo ripeto: è un errore egualmente immorale (…). Quello che è giusto è equo, e
quello che ingiusto non può mai divenire equo.”
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